I provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi dell’art. 708 c.p.c. hanno per espressa indicazione legislativa carattere temporaneo ed urgente ed in quanto tali sono emessi per far fronte a situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela nell’arco di tempo che passa tra l’introduzione del giudizio di separazione e la sentenza, sulla base delle deduzioni della parte e delle risultanze documentali prodotte per la fase presidenziale, e che pertanto la pronuncia di tali provvedimenti si basa su una cognizione allo stato degli atti delle circostanze rilevanti ai fini della soluzione della controversia ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore qualora dette circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze.
Il Reclamo avverso tali provvedimenti, come introdotto dalla Legge n. 54/2006, trova fondamento esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime circostanze sottoposte all’esame del presidente, rappresentando il reclamo medesimo uno strumento di riesame e di controllo della correttezza dell’ordinanza presidenziale che consente di censurarne profilo di eventuale manifesta erroneità, e che nell’ipotesi di fatti nuovi e sopravvenuti la parte interessata può in ogni caso proporre richiesta di modifica al giudice istruttore.
Il termine per reclamare l’ordinanza presidenziale è breve di 10 giorni se il provvedimento del Tribunale è stato notificato a cura della parte interessate; diversamente si deve rispettare il termine semestrale di legge.
Corte d’appello di Roma, Sez. Famiglia, ordinanza del 16 marzo 2016
Corte d’appello di Roma, Sez. Famiglia, Decreto n. 221 del 1 febbraio 2019