Nel giudizio di separazione personale dei coniugi (ai fini dell’addebitabilità della separazione), vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 c.c. Le stesse dichiarazioni, però, possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali ma fatti obiettivi, suscettibili in quanto tali di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali
Cassazione Civile, Sez. I, n. 7998 del 4 aprile 2014