Affinché al coniuge divorziato sia riconosciuta la pensione di reversibilità o una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, occorre che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto dal Tribunale con una sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
La titolarità dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione.
In quest’ultimo in caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell’assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato l’assegno una tantum non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare
Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 22434 del 24 settembre 2018
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 11129 del 19 aprile 2019