LEGITTIMAZIONE IURE PROPRIO CONIUGE

Il genitore ha diritto a richiedere il versamento di quanto non corrisposto dall’ex coniuge in virtù della sentenza di divorzio anche per la parte destinata al mantenimento dei figli, ancorché maggiorenni, se nel titolo viene individuato come soggetto beneficiario della prestazione.
La legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per detto figlio in base alla sentenza di divorzio, in quanto il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone
Cassazione Civile, Sez. I, n. 18869 dell’8 settembre 2014
Tribunale Roma, sentenza n. 13083 del 27 giugno 2016