L’assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l’esigenza della prole a non veder turbato l’habitat domestico
Accertata la raggiunta indipendenza economica della prole, deve essere disposta la revoca dell’assegnazione della casa familiare; non è infatti ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell’assegno di mantenimento o divorzile.
D’altronde, il previgente articolo 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (n.d.r. dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2013 art. 337 sexies) facendo riferimento all’interesse dei figli, subordinano il provvedimento dell’assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
Cassazione Civile, Sez. I, n. 21334 del 18.09.2013
Tribunale di Roma, Sez. I, sentenza n. 9645 del 17.02.2017