Ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente la condotta violativa dei diritti nascenti dal matrimonio ma è necessario appurare la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, vale a dire l’anteriorità della crisi rispetto alle condotte addebitative quali cause della separazione.
Ne consegue che sono rilevanti soltanto quei fatti che si pongono in relazione causale con la sopravvenuta intollerabilità della crisi coniugale. pertanto non potranno essere valorizzati i tal senso i fatti che, seppur astrattamente potrebbero legittimare una pronuncia di addebito, nel caso concreto costituiscono solamente estrinsecazione di una situazione di intollerabilità già in atto.
Quanto alla ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del noto principio onus probandi incumbit ei qui dicit, sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l’onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda
Cassazione Civile, Sez. VI, n. 3923 del 19.02.2018
Cassazione Civile, Sez. I, n. 13983 del 19.06.2014.