Grazie all’istituto giuridico dell’adozione dei soggetti, rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili, possono diventare figli legittimi di altri genitori.
La legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza prematrimoniale more uxorio. La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Il Tribunale per i minorenni di competenza, tramite i servizi socio-assistenziali degli enti locali, ha il compito di verificare che gli adottanti devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.